Nuova normativa per le cassette medicinali

Il nuovo decreto apporta modificazioni della tabella allegata al DL 279 del 25 maggio 1988

Il cambiamento riguarderà medicinali, oggetti di medicatura e utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico

Dotazione minima della cassetta di pronto soccorso obbligatoria prevista dalla Tabella A per:

  • Imbarcazioni per trasporto passeggeri che effettuano :
  1.  NAVIGAZIONE LITORANEA – così come definita dall’art. 1 punto 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con DPR 8 novembre 1991 n.435 (entro 6 miglia dalla costa, nonché le unità adibite al trasporto passeggeri di classe C, secondo la definizione dell’art.3 del d.lgs 4 febbraio 2000 n.45)
  2. NAVIGAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE COSTIERA – così come definite all’articolo 1 punti 37 e 39 del suddetto DPR 8 novembre 1991 n.435 (entro 20 miglia dalla costa, nonché le unità adibite al trasporto passeggeri di classe B, secondo la definizione dell’art.3 del d.lgs 4 febbraio 2000 n.45)
  3.  NAVIGAZIONE LOCALE – così come definito dall’art. 1, punto 41 del suddetto DPR 8 novembre 1991 n.435 (navigazione che si svolge all’interno di porti, ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello stato, entro 3 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe D, secondo la definizione dell’art.3 del D.lgs 4 febbraio 2000 n.45)
  • Pesca costiera ravvicinata

come definito dal paragrafo 9, comma 3 del regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965 n.963, concernente la disciplina della pesca marittima approvato con decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639 ( entro 40 miglia dalla costa )

  • Navigazione da diporto senza alcun limite

effettuata da imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dall’ art.3 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n.171, con personale imbarcato ed impegnato in attività di noleggio.